Il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 604/1954 per la piccola proprietà contadina, e che all'atto della registrazione non ha prodotto il certificato previsto dall’articolo 3, è tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, a presentare il certificato dell'Ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine di 3 anni, stabilito a pena di decadenza, dalla registrazione dell'atto. La presentazione non tempestiva del certificato definitivo non determina la decadenza se il contribuente dimostri la circostanza che il ritardo nella presentazione del certificato sia imputabile alla condotta colpevole dell'Amministrazione competente al rilascio del certificato stesso (cfr. sentenze n. 2941/2018, n. 117/2018, n. 15489/2016, n. 882/2016, n. 16425/2015, n. 21980/2014, n. 8326/2014, n. 9159/2010 e n. 11610/2003).