In merito alla valutazione dei terreni sfruttati come cave con il metodo del valore venale (D.P.R. 131/1986, articolo 52, comma 1), o mediante l'utilizzo del metodo di valutazione automatica, in base alla rendita catastale (D.P.R. 131/1986, articolo 52, comma 4), ove un terreno sia inserito in un piano attività estrattive, a prescindere dalla definitiva approvazione e dal rilascio delle singole autorizzazioni allo scavo, che possono solo influire sulla determinazione del valore concreto, non è possibile procedere alla valutazione automatica dovendosi invece accertare il valore venale (cfr. sentenze n. 14403/2010 e n. 649/2001).