Il patto di famiglia previsto dall’art. 768bis del c.c. è soggetto ad imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente sia per la corresponsione della somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o dalle partecipazioni ai legittimari non assegnatari. Quest’ultima corresponsione è però soggetta ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relativa a quello tra assegnatario e legittimario anziché a quelle relative al rapporto tra disponente ed assegnatario ovvero a quello tra disponente e legittimario.