Qualora il consorzio acquisisca una commessa e proceda autonomamente ad eseguirla, indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, va esclusa la legittimità di un ribaltamento dei costi tra tutti i consorziati. Di contro, si dovrà procedere al ribaltamento di costi e ricavi nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari, comunque connessi al criterio mutualistico di utilizzo del servizio consortile. Allo stesso modo, in correlazione tra attività esercitata dalla società consortile o dalla consorziata in relazione ai diversi scopi (consortile-lucrativo), andrà riconosciuto il diritto alla detrazione dei costi ai fini Iva; e ciò conformemente all’articolo 17, comma 2, VI Direttiva CEE (cfr. sentenza SS.UU. 12190/2016).