In tema di recupero di aiuti di Stato, il relativo credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione di cui all'articolo 2946, cod. civ., idoneo a garantire sia l'interesse pubblico sotteso all'azione di recupero, sia l'interesse privato a evitare l'esposizione a iniziative senza limiti di tempo, non essendo invece applicabile il termine di decadenza quinquennale di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 43, sia perché contrastante con il principio di effettività del diritto comunitario sia perché l'azione di recupero di aiuti di Stato è vicenda giuridica diversa dal potere di accertamento in materia fiscale (cfr. sentenza n. 15414/2015).