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In tema di imposte dirette sui redditi, ai sensi della L. 413/1991, articolo 11, comma 5, sono sottoposte a tassazione le plusvalenze realizzate mediante percezione della indennità di esproprio a seguito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o di cessione di terreni fabbricabili, quale che sia la finalità concreta a cui la medesima procedura sia preordinata (realizzazione di un'opera pubblica o di un'opera di pubblica utilità, categoria quest'ultima nella quale rientrano gli insediamenti produttivi e gli impianti industriali, pur se realizzati da privati, previsti dagli strumenti urbanistici). Pertanto, attesa l’irrilevanza sia del titolo sia della finalità dell'opera che realizza il trasferimento, la plusvalenza è soggetta a tassazione sai se il trasferimento avviene a seguito di cessione a titolo oneroso, riconducibile a una scelta libera e autonoma del cedente, sia se il trasferimento avviene forzosamente a seguito di espropriazione, cessione volontaria od occupazione appropriativi per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità. Anche alla luce dell'attuale formulazione dell'articolo 67, D.P.R. 917/1986, le cessioni volontarie che definiscono, in luogo dell'atto di esproprio, il procedimento ablativo, vanno sussunte, per ciò che concerne la disciplina impositiva che prevede la tassazione nella percentuale del 20% dell'indennità percepita a titolo di esproprio o del prezzo concordato per la cessione medesima, nell'ipotesi contemplata nella lettera b) e non nella lettera a), disciplinante la diversa fattispecie della vendita di terreno (con o senza l'eventuale edificio sul medesimo insistente), successiva alla sua lottizzazione o all'esecuzione di opere intese a renderlo edificabile (cfr. sentenze n. 14362/2011 e n. 8621/2004).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione