Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Ai fini della tassazione del reddito, il terreno si intende giuridicamente lottizzato nel momento in cui l'Autorità competente ha provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione, non essendo indispensabile che si sia già realizzata la condizione sospensiva cui l'autorizzazione è subordinata, ossia la stipula di una convenzione, che preveda vari oneri a carico del proprietario. Tale norma non richiede necessariamente l’esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dalla L. 1150/1942, articolo 28, essendo sufficiente, perché possa configurarsi una plusvalenza tassabile che, prima dell'alienazione del terreno, sia stata posta in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l'utilizzazione a scopo edificatorio. Le ragioni che fanno ritenere sufficiente la c.d. lottizzazione sulla carta sono ricavabili dalla stessa nozione di lottizzazione e dalla ratio stessa della disposizione tributaria. È dunque evidente che il vantaggio economico da lottizzazione si realizza nel momento in cui il privato vende il terreno a un prezzo maggiorato, proprio per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non nel successivo momento in cui l'acquirente realizza le opere stesse, non conseguendo in tale momento alcuna plusvalenza, ma avvalendosi solamente di una facoltà che ha già acquisito tramite il pagamento del prezzo (cfr. sentenze n. 15584/2016, n. 22488/2015, n. 20277/2013, n. 22584/2012, n. 11819/2006 e n. 6836/2001).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione