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In tema di imposta di registro, il D.P.R. 131/1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, nel richiedere, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili stipulati da Iatp di cui alla L. 153/1975, articolo 12, che l'acquirente produca al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 12, collega il beneficio al possesso di una qualità in atto, finalizzando alla registrazione con l'aliquota agevolata la produzione della certificazione che, quindi, può avvenire anche in un momento successivo al rogito notarile, purché precedente alla registrazione, non essendo in tal caso applicabile il termine triennale previsto dalla Tariffa, per l'estensione del beneficio agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione, in quanto tale disciplina si riferisce alla diversa ipotesi di acquirente imprenditore agricolo meramente virtuale. In sostanza, se colui che al momento della stipula dell'atto rivendica il possesso della qualità di imprenditore agricolo deve documentare il possesso di tale requisito entro la registrazione dell'atto, e non può avvalersi del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa allegata, art. 1, nota prima, è del tutto evidente, che specularmente, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza decorre dalla medesima registrazione (cfr. sentenza n. 10160/2010).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione