IVA - Contratto di soccida - Vendita di animali unicamente da parte del soccidante
Sintesi:
Ai fini IVA, non ha diritto alla detrazione prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il soccidario per le spese sostenute per l'attività dedotta nel rapporto associativo (nella specie, la costruzione di una porcilaia), nel caso in cui la commercializzazione del bestiame sia stata effettuata esclusivamente dal soccidante, ancorché il soccidario abbia percepito gli utili conseguenti allo svolgimento del rapporto di soccida, per il quale le parti abbiano concordato la monetizzazione degli stessi in suo favore, non potendo equipararsi la consegna della somma di sua spettanza alla cessione di denaro, o altro titolo di credito in denaro, come tale soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 18/12/2009).