L’art. 66 del D.Lgs. 507/1993, In tema di Tarsu, prevede dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dal comma 3, lettera b), di tale disposizione. Siffatte esclusioni non sono, peraltro automatiche, giacché la norma - ponendo una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area - dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbano essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente, o a mezzo di idonea documentazione (cfr. sentenze n. 19173/2004, n. 18862/2004 e n. 19459/2003).