In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dalla L. 448/2001 e successive modifiche, articolo 7, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell'imposta sostitutiva, non preclude alla Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento del valore della cessione, né impedisce al cedente di alienare il bene a un prezzo inferiore a quanto dichiarato ex articolo 7, sicché, nel verificarsi di detta ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'articolo 68 Tuir, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto.