L'imposta sostitutiva del D.Lgs. 448/2001, ex articolo 7, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'articolo 1428, cod. civ., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso del D.P.R. 602/1973, ex articolo 38 (cfr. ordinanza n. 19215/2017).