In tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell'atto, in conformità alla L. 662/1996, articolo 3, comma 58, non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi della L. 212/2000, articolo 7, comma 1, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, e, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell'effettiva correttezza della riclassificazione (cfr. sentenza n. 2184/2015).