In tema di Catasto dei fabbricati, la procedura - cd. DOCFA - introdotta con il D.M. 701/1994, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del Catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1142/1949, articolo 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo (“entro 12 mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”) assegnato all'ufficio dall’articolo 1, comma 3, D.M. 701/1994 per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria. La sua mancata osservanza non comporta decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica, costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione e aggiornamento del catasto. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 1142/1949, articolo 56 a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva (cfr. sentenze n. 16242/2015, n. 6411/2014, n. 21139/2009 e n. 16824/2006).