L’Amministrazione delle finanze, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e del D.M. 21 luglio 1983, può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo in tal caso al contribuente, a norma del comma 6 dell’articolo 38, D.P.R. 600/1973, l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (cfr. sentenze n. 19557/2014, n. 10707/2014, n. 6952/2006 e n. 7005/2003).