Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
In tema di ICI, la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 504/1992, articolo 2, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata. Per l'applicazione dell'imposta sul "fabbricato di nuova costruzione", infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione. Tuttavia, ai fini dell'assoggettabilità di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo, previsto dal D.Lgs. 504/1992, articolo 2, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al Catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta (cfr. sentenze n. 10735/2013 e n. 15177/2010).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione