La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dovuta, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni, e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché la detta norma definisce una presunzione di produzione di rifiuto superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area. Le cause e le circostanze che escludono la produttività e la tassabilità siano dedotte «nella denuncia originaria» o in quella «di variazione» e debitamente riscontrale in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione