Tassa sui rifiuti ed esercizio delle attività stagionali.
Il D.Lgs. n. 507/1993, contempla, all'art. 66, dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale. Invece l'esclusione della tassazione è prevista dall'art. 62 del D.Lgs.. n. 507/1993 nel caso di aree scoperte accessorie, aree pertinenziali ad abitazioni e locali ed aree che, per loro natura, o il particolare uso cui sono stabilmente destinate (o non utilizzabili), quindi di aree non produttive di rifiuti. Tali condizioni devono essere comunicate dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione e sono suscettibili di essere rilevate direttamente o a mezzo di idonea documentazione. Pertanto la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile alle fattispecie di esenzione dal tributo previste dall'art. 62 citato.