In tema di TARSU, il D.Lgs. n. 507 del 1993 contempla, all'art. 66, dei temperamenti dell'imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lett. b) del 3° comma, situazioni che danno luogo ad una riduzione percentuale, espressamente prevista, della tariffa, mai, però, ad un totale esonero dal pagamento. L'ipotesi di inutilizzabilità per otto mesi all'anno, prospettata, nella specie, dal contribuente per ottenere una tariffa dimensionata solo sui tempi d'uso, non corrisponde alla previsione dell'art. 62 dello stesso decreto, la quale indica come causa d'esclusione dall'obbligo del tributo le condizioni di obiettiva inutilizzabilità, che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione legata alla volontà o alle esigenze dell'utente.