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L’atto derivante da un accertamento effettuato “a tavolino”, in mancanza del contraddittorio con il contribuente, è nullo per la parte contenente rilievi ai fini IVA. Lo stesso principio resta valido anche per la parte riferita ai rilievi ai fini delle imposte dirette.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione