In relazione ai poteri di rettifica, in caso di vendita di un fabbricato commerciale in precedenza pervenuto al venditore a seguito di aggiudicazione nella procedura di espropriazione forzata, il D.P.R. 131/1986, articolo 44, in base alla quale la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione, trova applicazione esclusivamente al trasferimento effettuato in occasione dell'aggiudicazione, e la suddetta disposizione non è applicabile alla successiva rivendita dei medesimi beni immobili in questione fatta dai proprietari a terze persone, con la conseguenza che, trattandosi un normale contratto a titolo oneroso traslativo della proprietà, il valore del bene compravenduto deve stabilirsi per il calcolo delle imposte di registro e accessori, ai sensi del D.P.R. 131/1986, articolo 51 e 52 (cfr. sentenza n. 22141/2010).