In tema di tributi doganali, se il loro mancato pagamento deriva da un reato, sia il termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione, sia quello di decadenza per la revisione dell'accertamento del D.Lgs. 374/1990, ex articolo 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d'irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, e idoneo a incidere sul presupposto d'imposta /cfr. sentenze n. 14016/2012, n. 20468/2013, n. 24674/2015, n. 26045/2016 e n. 615/2018).