In tema di Ici, le norme del regolamento previsto dal D.Lgs. 446/1997, articolo 59, comma 1, adottato a norma del precedente articolo 52, con il quale i Comuni possono, tra l'altro, determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, possono essere legittimamente utilizzate dal giudice, anche facendo riferimento al valore delle aree circostanti aventi analoghe caratteristiche, al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l'applicazione di un ragionamento presuntivo. Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 331/1993, articoli 62-bis e 62-sexies, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 69/1989, convertito in L. 154/1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vaie a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (cfr. sentenza n. 11171/2010).