La norma di cui al D.Lgs. 504/1992, articolo 2, è volta a incentivare la coltivazione dei fondi da parte dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli che compiono la loro attività a titolo principale e un regolamento comunale, nel porre come ulteriore condizione la percezione di almeno l’80% del reddito complessivo dall'esercizio dell'attività agricola, non introduce un elemento esogeno, estraneo alla ragion d'essere della nozione di imprenditore agricolo professionale in quanto restringe la platea dei beneficiari a quella degli imprenditori agricoli che ritraggono dal lavoro agricolo la parte preponderante del reddito complessivo, in tal modo limitando il depauperamento delle risorse comunali in funzione del beneficio concesso a chi dal lavoro agricolo trae la principale fonte del proprio sostentamento.