Un’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico (quindi esclusa la sua natura agricola), è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale.