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In tema di Ici, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite, per cui l'immobile iscritto come rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non è soggetto ad imposta, ai sensi del D.L. 207/2008, articolo 23, comma 1-bis, (convertito con modifiche dalla L. 14/2009) e del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, comma 1, lettera a), mentre, ove esso sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato a Ici (cfr. sentenze SS.UU. n. 18565/2009 e n. 7930/2016).
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione