In tema di Ici, nella stessa porzione immobiliare è possibile la coesistenza della pertinenzialità ad altro immobile - che ne esclude l'autonoma tassabilità ai sensi del D.Lgs. 504/1992, articolo 2 - e della edificabilità. L'asservimento pertinenziale - la cui prova incombe sul contribuente - ricorre, peraltro, ove il bene non sia semplicemente posto al servizio od ornamento di un altro, ma quando tale destinazione sia durevole (sul piano soggettivo e oggettivo) e non sia possibile una destinazione diversa senza una radicale trasformazione del bene pertinenziale, divenendo altrimenti agevole l'elusione del precetto che impone la tassazione per la natura reale del cespite (cfr. sentenze n. 27573/2018, n. 13606/2018, n. 1390/2016 e n. 25170/2013).