In tema Ici, ai sensi del D.Lgs. 504/1992, articolo 2, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, l'attribuzione della qualità di pertinenza si fonda su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'articolo 817, cod. civ., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita a un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, pertanto, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti (cfr. sentenza n. 18470/2016).