In caso di conferimento in una società di beni immobili, diritti immobiliari o aziende, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la base imponibile va determinata deducendo dai beni e diritti conferiti unicamente le passività e gli oneri inerenti all'oggetto del trasferimento stesso e non anche le passività e gli oneri che, pur gravanti sull'immobile conferito, non possono dirsi assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale (cfr. sentenze n. 475/2018 e n. 9580/2013).