Alla stregua di quanto espressamente previsto dalla L. 604/1954, articolo 5, in caso di produzione della certificazione provvisoria dell'Ispettorato agrario, prevista dalla L. 604/1954, articolo 4, il contribuente ha un termine di tre anni per depositare la certificazione definitiva, potendo l'ufficio procedere alla ripresa del beneficio fiscale nel termine di tre anni decorrente dalla scadenza del termine concesso al contribuente (cfr. sentenze n. 15489/2016 e n. 21050/2007).