Un contratto di soccida semplice con ripartizione materiale degli accrescimenti non può essere riqualificato in soccida “monetizzata” per il solo fatto che gli animali siano stati successivamente ceduti dal soccidario al soccidante. Infatti, la consegna di tutti gli animali al soccidante al termine del contratto non costituisce nulla di più e di diverso dall’obbligo stabilito dall’art. 2181 c.c. ed è finalizzato al conteggio dei capi ed alle quote di spettanza (di proprietà) di soccidante e soccidario; che poi il conteggio venga effettuato prima della macellazione o successivamente, non ha alcun significato decisivo per l’interpretazione del contratto, atteso che le fatture vengono emesse prima della macellazione con riferimento agli animali vivi e che si tratta di modalità di distribuzione degli utili fissate legittimamente dalle parti cui non può darsi un significato simulatorio rispetto alla non prevista monetizzazione nel contratto.
In tal caso deve essere valutata la reale volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1362 del c.c., che può essere anche riscontrata dal loro comportamento, ossia dall’aver messo in pratica gli elementi caratterizzanti il contratto.