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Ai fini dell’esclusione dal fallimento è necessario che l’impresa eserciti effettivamente un’attività agricola, indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle imprese o da quanto indicato nell’oggetto sociale. Pertanto, può essere dichiarata fallita anche l’impresa agricola che ha svolto attività commerciale per poche annualità e risulta cessata al momento in cui viene chiesta la dichiarazione di fallimento.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione