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Per il principio di trasparenza, dettato dall’art. 5 del D.P.R. 917/1986, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice...sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Tale norma, dunque, prescinde espressamente dalla effettiva percezione degli utili da parte del socio, ponendo una presunzione legale di percezione degli utili. Ciò quale conseguenza logica del principio di immedesimazione esistente tra società a base personale e singoli soci, tanto che, rispetto all'Agenzia delle entrate, le società di persone si pongono come uno schermo, dietro il quale operano i soci, che hanno poteri di direzione, di gestione e di controllo, anche quando non ne sono amministratori. Il presupposto di imposta, in questo caso, è costituito dal reddito della società, ma la relativa obbligazione tributaria cade su ciascun socio, che è tenuto al pagamento dell'imposta, non perché ha percepito la somma di sua spettanza, ma per il suo status di socio, in quanto beneficia dell'incremento di ricchezza della società.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione