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Per la sussistenza del carattere di strumentalità nel caso di cooperativa, e per la conseguente iscrivibilità nella categoria catastale D/10, ai sensi del D.P.R. 139/1998, articolo 1, comma 5, è necessario che il fabbricato abbia una "funzione produttiva connessa all'attività agricola dei soci"; che tale funzione sia rivelata dalle caratteristiche proprie dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti installati; che la tipologia del complesso sia tale da renderlo insuscettibile di destinazione diversa da quella originaria, se non ricorrendo a radicali trasformazioni. Di nessuna importanza è che lo stesso impianto potrebbe svolgere ordinarie attività commerciali o industriali, anche se non fosse posseduto dalla cooperativa. Il carattere rurale dei fabbricati, diversi da quelli destinati ad abitazione, infatti, non può essere negato, ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dall’articolo 32 del Tuir o anche di quelle aggiunte dal D.L. 557/1993, articolo 9, comma 3-bis; a prescindere dal fatto che titolarità del fabbricato e titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti agricoli coincidano nello stesso soggetto.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione