Allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef delle plusvalenze da redditi diversi previsto dal D.P.R. 917/1986, articolo 81, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dalla L. 413/1991, articolo 11, comma 5, non rileva che l'area espropriata per realizzarvi un'opera pubblica si trovasse all'interno della zona destinata a verde pubblico attrezzato (VAT), poiché tale previsione generale non è di per sé sufficiente a escludere la sua inerenza alle zone omogenee considerate dall'articolo 11, comma 5, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell'area. Infatti, ai fini dell'assoggettamento a imposizione, occorre solo verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una delle zone omogenee (A, B, C e D), o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello. Non rileva, in ogni caso, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva.