ICI - L'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, basando l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ovvero sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.