La disciplina prevista dal D.L. 16/1993, articolo 1, in materia di agevolazioni per l’acquisto della c.d. prima casa, sussiste quando l’acquirente possiede un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. La valutazione deve essere soggettiva in quanto occorre valutare le concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo “anche l’ubicazione dell’immobile posseduto”. In particolare, può essere riconosciuto il beneficio sia per “circostanze di natura oggettiva”, come nel caso d’effettiva inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative (cfr. sentenze n. 2565/2018, n. 100/2010, n. 10925/2003 e n. 2418/2003).