Qualora non avvenga il buon esito di una comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale per saturazione della casella di posta elettronica del destinatario, la responsabilità è imputabile esclusivamente a quest’ultimo per non aver correttamente gestito lo spazio di archiviazione. Pertanto, è legittima la comunicazione mediate deposito dell’atto in cancelleria.