Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 203/1982, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, si applicano ai soli contratti atipici omogenei, sotto il profilo causale, all'affitto, in quanto caratterizzati dallo scambio tra concessione in godimento di un fondo rustico e altre utilità (art. 27, L. 203/1982)
Rimane preclusa ogni possibilità di pretendere la conversione in affitto dei contratti associativi stipulati nella vigenza della legge n. 203.