La conversione per legge dei contratti agrari già in essere, non ha previsto l'applicabilità degli artt. 1 e seguenti della legge 203/1982 in tutte le fattispecie in cui comunque si realizzi, in linea di fatto, il godimento, da parte di un soggetto, di un fondo rustico di proprietà di altri, ma ha disposto che le norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici siano applicabili ai "contratti agrari aventi ad oggetto la concessione di fondi rustici", o "tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici".
Pertanto, non è sufficiente che un fondo sia concesso in godimento a terzi in esecuzione di un contratto nullo, o che vi sia stata, da parte del proprietario, la tolleranza rispetto ad un possesso precario del fondo stesso da parte dei presunti affittuari, ma è necessaria l'esistenza di un valido contratto avente ad oggetto la concessione in godimento del fondo. In tal caso può essere invocata la conversione del contratto in forza di quanto disposto dall’art. 27 della legge 203/1982.