La disposizione prevista dall'art. 27, L. n. 203 del 1982, secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima, non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario.
Ciò vale anche nel caso in cui il comodatario svolga un'attività di gestione e non si limiti ad una semplice attività di custodia.