Per la sussistenza del contratto di affitto di fondo rustico per colture stagionali o per singole colture di cui all'art. 56 della legge n. 203 del 1982, che è sottratto alla disciplina generale dell'affitto, caratteristica fondamentale è la circostanza che il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a certe colture, conceda ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina o piantagione.
Le caratteristiche peculiari di un affitto intercalare-stagionale risiedono “nella speciale tecnica agraria di inserire una produzione fra due periodi di colture che maggiormente impegnano la fertilità del terreno riguarda il genere - identico nelle coltivazioni intercalari e diverso nelle coltivazioni stagionali - delle produzioni principali, esprimendo l'intercalarità l'inframmettersi di una coltura di breve ciclo all'interno della produzione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo (cereali, ad esempio) ed esprimendo invece la stagionalità l'inframmettersi di una coltura di ciclo breve tra il raccolto e l'impianto di altra produzione di ciclo più lungo”.