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Il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione ne confronti dell’appaltatore, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa ma gli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata (es. condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incidendo negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione