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L'azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore prevista dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, a prescindere dalla specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione