In tema di contratti agrari, l'affittuario che abbia eseguito sul fondo del locatore opere non conformi alla normativa edilizia ha diritto all'indennizzo per i miglioramenti, in base agli artt. 16 e 17 della l. n. 203 del 1982, a condizione che la irregolarità urbanistica sia sanabile e che, quindi, l'incremento di valore del fondo si possa realizzare, con la sanatoria, come nel caso di manufatto conforme alle autorizzazioni.