Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei fondi rustici, prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 590/1965 nei casi in cui il terreno, in base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica - se il termine "piano regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico giuridico proprio della legislazione urbanistica, ma deve essere riferito ad ogni strumento urbanistico, tuttavia tale strumento urbanistico deve essere pervenuto ad un grado di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una volontà precettiva della P.A. volta a regolare l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti iure imperii (Cass., 1 luglio 1994, n. 6273; 15 marzo 1988, n. 2454).