L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 esclude la prelazione a favore dell'affittuario coltivatore diretto allorchè il fondo oggetto dell'alienazione sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di piani regolatori o di altri strumenti di pianificazione urbanistica. A tal fine, non è necessaria la certezza di uno sfruttamento del terreno diverso da quello agricolo, essendo invece sufficiente la possibilità di tale sfruttamento (come nel caso della destinabilità a verde pubblico), senza alcuna distinzione tra destinazioni primarie e sussidiarie e senza che occorra ulteriormente accertare se la nuova destinazione abbia un grado di determinatezza, stabilità e sicurezza tale da renderla definitiva e irreversibile..