La distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte.
La distinzione fra vendita di erbe (cosiddetto pascipascolo) e l'affitto di fondo pascolativo risiede nella circostanza che oggetto della prima è il trasferimento delle erbe prodotte dal fondo considerate come bene da questo distinte.
In questa sezione sono raccolte le sentenze di commissioni tributarie e della Cassazione relative alla trattazione di tematiche attinenti al settore dell’agricoltura e dell’alimentazione