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Per i fondi ricompresi nell'area di intervento, l'adozione del piano di classifica, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata a onere del consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c., invece, qualora non vi sia stata siffatta impugnativa, la presunzione in oggetto) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (cfr. sentenze n. 9511/2018, SS.UU. n. 11722/2010 e n. 26009/2008).