Il termine “trasferimento” contenuto nell’articolo 1, tariffa, allegata al D.P.R. 131/1986, è stato adoperato dal Legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante) (cfr. sentenza n. 16495/2003).